La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che escludeva le persone singole dall’adozione di minori stranieri.
Con la sentenza numero 33, depositata in data 22 marzo 2025, la Corte ha stabilito che anche le persone singole possono adottare minori stranieri in stato di abbandono, dichiarando illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983, che non prevedeva tale possibilità.
La Corte ha precisato che l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare si contrappone ai principi sanciti dalla Costituzione, in particolare agli articoli 2 e 117, e all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo i giudici, la norma in questione limitava eccessivamente la libertà di scelta dell’aspirante genitore, che ha il diritto di decidere di rendersi disponibile per l’adozione, in un contesto che dovrebbe favorire la solidarietà sociale e la protezione del minore.
Il desiderio di diventare genitore, pur non comportando un diritto assoluto all’adozione, è una parte della libertà personale che merita di essere presa in considerazione insieme agli interessi primari del minore.
La Corte ha inoltre osservato che le persone singole, in linea di principio, possono garantire un ambiente stabile e favorevole per un minore abbandonato.
Tuttavia, sarà sempre compito del giudice verificare la reale idoneità dell’aspirante genitore, valutando la sua capacità di offrire supporto affettivo, educativo ed economico al bambino. L’esame può tener conto anche della rete familiare di supporto dell’aspirante genitore.
Infine, la Corte ha sottolineato che, nell’attuale situazione in cui si registra una riduzione delle domande di adozione, il divieto assoluto per le persone singole potrebbe compromettere l’efficacia del diritto del minore ad essere accolto in una famiglia stabile e protettiva.